COME E DOVE

Presso una delle ns. sedi sparse su tutto il territorio Provinciale troverete un servizio di assistenza e consulenza per la compilazione del bollettino ICI e se necessaria della dichiarazione ICI per nuovi acquisti e vendite, nei nostri uffici troverete un'assistenza qualificata di personale che ormai da anni opera nel settore, sistemi informatici adeguati alle nuove normative ed alla legge sulla privacy.

Il nostro servizio comprende la compilazione e la stampa dei relativi modelli.

CHI DEVE

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere pagata da:

 

il proprietario

l'usufruttuario;

chi da il comodato d'uso;

il coniuge superstite;

il socio di cooperativa edilizia;

l'assegnatario di alloggi IACP.

CHI NON DEVE

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) non deve essere pagata da:

 

il nudo proprietario;

chi beneficia del comodato d'uso;

chi dà in leasing.

DOCUMENTI NECESSARI

Per il bollettino di pagamento ICI:

 

visure catasti di tutte le proprietà immobiliari possedute sul territorio nazionale.

 

Per la dichiarazione ICI:

 

visure catastali o rogito in caso di acquisto, vendita o cambio d'uso di proprietà immobiliare.

SCADENZE

L'ICI deve essere versata in due rate:

 

entro il 16 giugno dovrà essere versato l'acconto,

versando il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni che il Comune ha deliberato per l'anno 2004;

 

entro il 16 dicembre dovrà essere versato il saldo,

versando l'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate da ogni singolo Comune.

 

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