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COME
E DOVE
Presso una delle ns. sedi sparse su tutto il territorio Provinciale troverete un servizio di assistenza e consulenza per la compilazione del bollettino ICI e se necessaria della dichiarazione ICI per nuovi acquisti e vendite, nei nostri uffici troverete un'assistenza qualificata di personale che ormai da anni opera nel settore, sistemi informatici adeguati alle nuove normative ed alla legge sulla privacy.
Il nostro servizio comprende la compilazione e la stampa dei relativi modelli.
CHI
DEVE
L'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere pagata da:
il
proprietario
l'usufruttuario;
chi
da il comodato d'uso;
il
coniuge superstite;
il
socio di cooperativa edilizia;
l'assegnatario
di alloggi IACP.
CHI
NON DEVE
L'imposta comunale sugli immobili (ICI) non deve essere pagata da:
il
nudo proprietario;
chi
beneficia del comodato d'uso;
chi
dà in leasing.
DOCUMENTI
NECESSARI
Per il bollettino di pagamento ICI:
visure
catasti di tutte le proprietà immobiliari possedute sul territorio nazionale.
Per la dichiarazione ICI:
visure
catastali o rogito in caso di acquisto, vendita o cambio d'uso di proprietà
immobiliare.
SCADENZE
L'ICI deve essere versata in due rate:
entro
il 16 giugno dovrà essere versato l'acconto,
versando il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni che il Comune ha deliberato per l'anno 2004;
entro
il 16 dicembre dovrà essere versato il saldo,
versando l'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate da ogni singolo Comune.
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